Articolo 1
Costituzione
1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l’Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata “Scampanotadôrs Furlans – Gino Ermacora APS”.
Articolo 2
Sede
2.1 L’Associazione ha sede legale in a Zuglio (UD), nei locali della Fondazione “La Polse di Cougnes” e potrà istituire sedi secondarie all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2.2 L’eventuale trasferimento della sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.
Articolo 3
Finalità
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, di ispirazione cristiana e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la crescita dei valori culturali ed artistici dei cittadini, la diffusione e la conoscenza dell’arte campanaria, nonché delle tradizioni popolari in campo dello scampanio a mano.
3.2 L’Associazione rivolge la propria attività verso soci e terzi e nei confronti di ragazzi e giovani interessati all’arte campanaria quali, a titolo di esempio: concertisti di campane, simpatizzanti, addetti al culto (sacrestani).
3.3 Possono altresì essere associati gli enti pubblici e privati che intendono coadiuvare l’Associazione nel perseguimento dello scopo sociale.
Articolo 4
Durata
4.1 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 5
Attività di interesse generale
5.1 L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
in particolare:
– far conoscere agli associati l’arte campanaria;
– cementare i vincoli di solidarietà tra gli appassionati dell’arte campanaria;
– conservare e divulgare la tradizione dello scampanio a mano nelle manifestazioni sia religiose che civili e svolgere qualsiasi altra attività inerente e conseguente all’attività campanaria in senso lato;
– attività connesse o accessorie in quanto integrative di quelle sopra indicate;
– organizzazione di concerti di campane in occasione di festività religiose ed affini;
partecipazione a gare ed accademie campanarie; esibizioni in luoghi di particolare interesse o affluenza anche con concerti di campane portatili;
– partecipazione ed organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, congressi sul tema campanario con eventuali pubblicazioni in merito;
– addestramento di giovani campanari anche minorenni; propaganda nelle scuole ed in ambienti giudicati ricettivi.
5.2 L’associazione può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.
5.3 L’Associazione può aprire centri operativi nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in cui emerga la necessità d’intervento, nonché istituire sedi secondarie, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Articolo 6
Associati
6.1 L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida le finalità di cui all’articolo 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.
6.2 I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) soci ordinari;
c) soci onorari.
6.3 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività dell’Associazione.
6.4 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per speciali benemerenze verso l’Associazione.
6.5 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 7
Ammissione degli associati
7.1 L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo dell’Associazione a seguito di specifica richiesta dell’interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. La domanda deve riportare una dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare lo statuto e quanto esso dispone. In caso di richiesta respinta, all’interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
7.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza all’Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8
Diritti e doveri degli associati
8.1 I soci ordinari devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
8.2 Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
b) a essere eletti alle cariche direttive;
c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
d) a ricevere la Tessera;
e) a ricevere le eventuali pubblicazioni;
f) a frequentare i locali;
g) a fruire dei servizi dell’Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;
h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
8.3 I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo Statuto e i regolamenti;
b) versare la quota associativa;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione;
d) attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
8.4 I soci altresì si impegnano a prestare gratuitamente la migliore collaborazione per il perseguimento delle finalità sociali, secondo la propria posizione di associato.
Articolo 9
Perdita della qualifica di associato
9.1 La qualifica di socio si perde:
a) per decesso;
b) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno; essa deve essere motivata e sulla stessa si pronuncia il Consiglio di amministrazione;
c) per decadenza su decisione del Consiglio medesimo, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ammissione;
d) per esclusione deliberata dall’Assemblea in presenza di morosità, indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione.
La decadenza o l’esclusione, debitamente motivata, è comunicata con lettera raccomandata al socio interessato che, contro il provvedimento, può adire al Collegio dei probiviri.
L’esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
9.2 II socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima, né ha titolo al rimborso della quota sociale versata.
Articolo 10
Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) l’Organo di controllo;
f) il Collegio dei probiviri.
Articolo 11
Assemblea degli associati
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
11.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
11.2 L’Assemblea:
− nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
− approva il rendiconto;
− delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
− nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
− delibera sulle modifiche dello Statuto;
− approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
− ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
− delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
− delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
11.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari devono essere in regola con il
versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
11.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria,
sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza di questi, da Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell’Assemblea può essere svolta dal Segretario dell’Associazione. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci, almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione presso la sede sociale.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Le elezioni alle cariche sociali sono svolte a scrutinio segreto, ma possono avvenire anche per acclamazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
11.5 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volte all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci.
11.6 L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
11.7 L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco.
11.8 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso
la sede sociale.
Articolo 12
Consiglio direttivo
12.1 L’Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, non meno di 5, non più di 15).
Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.
Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.
12.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
12.3 Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un segretario e/o un tesoriere.
12.4 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
12.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
12.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio direttivo,
qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo
Consiglio direttivo.
12.7 Il Consiglio direttivo decade se l’Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
12.8 II Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso, indicante data, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.
Il Consiglio può validamente deliberare anche in carenza delle predette formalità, purché siano presenti tutti i consiglieri.
12.9 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
12.10 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell’Associazione stessa e delle sue attività.
12.11 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell’Associazione.
12.12 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
12.13 Il Consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e precisando i criteri attuativi della medesima.
12.14 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l’importo della quota sociale.
Art. 13
Presidente
13.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
13.2 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 13.1.
13.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo.
Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
13.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.
13.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
13.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il
Consiglio direttivo, convoca l’Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell’Associazione.
13.7 Il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al Vicepresidente che gli riferisce sull’attività svolta.
Articolo 14
Collegio dei revisori dei conti
14.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, è l’organo di controllo e vigila sulla regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione. Esso effettua periodici controlli
sulla contabilità sociale di cui redige verbale, predispone le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo e partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
14.2 Il Collegio è composto da tre mèmbri effettivi che eleggono fra loro il proprio presidente, e da due mèmbri supplenti, eletti dall’Assemblea, anche tra non associati; essi durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.
14.3 Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 15
Organo di controllo
La nomina dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
Articolo 16
Collegio dei probiviri
16.1 II Collegio dei probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre membri eletti dall’Associazione fra i non soci, dura in carica tre anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.
16.2 I probiviri provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente e decide quale arbitro amichevole con dispensa d’ogni formalità.
II Collegio, al fine di favorire la concordia nei rapporti sociali, è competente ad esaminare e decidere su ogni vertenza insorta all’interno dell’Associazione, sull’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, sulle decisioni assunte dagli organi statuari e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e l’Associazione.
16.3 Ogni controversia deve essere rimessa alla decisione del Collegio.
16.4 II ricorso deve essere proposto dall’interessato entro e non oltre i trenta giorni dall’atto che ha determinato la controversia. Le decisioni del Collegio sono definitive.
Articolo 17
Risorse economiche e finanziarie
17.1 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati non comprendenti beni immobili;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina
di regia di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
17.2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
17.3 Ai fini di cui al punto 17.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
17.4 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal
Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.
Articolo 18
Libri sociali obbligatori
Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione dovrà tenere:
− il libro dei soci;
− il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
− il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
Articolo 19
Prestazioni dei soci
19.1 L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
19.2 L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
19.3 Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.
19.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per l’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali.
Articolo 20
Rendiconto consuntivo economico e finanziario
20.1 Il Consiglio direttivo dell’Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea dei soci. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
20.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
20.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell’Associazione.
Articolo 21
Partecipazione a consorzi, enti, comitati o associazioni
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.
Articolo 22
Regolamento interno
22.1 II rapporto sociale e la disciplina delle attività sono disciplinate da uno o più regolamenti interni.
22.2 Essi sono predisposti dal consiglio direttivo, tenuto conto delle finalità che debbono soddisfare gli obiettivi dell’Associazione.
Articolo 23
Scioglimento
23.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla fondazione “La Polse di Cougnes”, ente con fini di utilità sociale nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
23.2 All’entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi
i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 24
Norma finale
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile.
Sede: presso Fondazione “La Polse di Cougnes” – San Pietro in Carnia – Zuglio (Ud)
Presidenza: Via Maset, 7 33010 Conoglano di Cassacco (UD) Tel. 0432.854056 | info@scampanotadors.org
C.F. 93013520304